I vicini disturbano? Ecco cosa fare.

Il codice penale tutela i condomini che subiscono i rumori dei vicini nelle ore di riposo
E’ l’art. 659 del codice penale a venirci in aiut.
Cosa dice in merito?
Innanzitutto è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone. Quando si tratta di rumori prodotti in un edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna o diurna) in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 3348 del 16/01/1995).
Cosa fare quindi?
Purtroppo quando le telefonate e le lettere di richiamo dell’amministratore di condominio sono vane, non resta che passare alle denunce.
A volte anche quando intervengono le forze dell’ordine a constatare l’effettiva esistenza dei “rumori” nelle ore notturne e di riposo – quali urla e litigi violenti che perdurano per ore, oggetti sbattuti violentemente contro i muri, tapparelle lasciate cadere con violenza, tacchi sul pavimento, colpi sordi, lavatrici ed elettrodomestici attivate nelle ore notturne, spostamento di mobili e chi più ne ha più ne metta – non si stabilisce la quiete.
Il disturbo viene punito.
Il reato imputato e riconosciuto in questi casi è quello previsto dall’art.659 del codice penale, ossia disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Il codice penale parla chiaro: il reato sussiste ed è di tipo contravvenzionale ma, c’è un “ma”.
Cosa vuole tutelare il legislatore?
La pubblica quiete!
Cosa significa?
Significa che “i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 47298 del 29/11/2011).
“Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è necessario procedere all’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività, che deve essere tale da far risultare gli stessi rumori idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 3348/1995).
Quindi?
Se i rumori recano disturbo ad un numero più ristretto di persone c’è soltanto un illecito civile.
In questo caso cosa possono fare i malcapitati che vivono vessati dai rumori notturni dei vicini?
Questi potranno ricorrere alla tutela del giudice civile chiedendo un risarcimento.