CANONE RAI SI, CANONE RAI NO

Il canone Rai, l’imposta sulla detenzione di un apparecchio radiotelevisivo, in questi primi mesi dell’anno sta riscuotendo un inenarrabile successo.

Se fosse un brano musicale sarebbe nella classifica tra i primi 10!

 

Si paga o non si paga?

Quando si paga?

Come si paga?

 

Prima di chiederci se si paga, chi lo paga e come si paga – e in quest’ultimo aspetto c’è la novità, mi corre l’obbligo di precisare la differenza tra tassa e imposta, poiché in effetti si tratta di una vera e propria tassa poiché si paga indipendentemente dall’utilizzo.

Per facilitare la comprensione: la tassa si paga a prescindere dall’uso per il solo fatto di possedere un bene.

 

Sarà forse questo il motivo per cui da quest’anno è entrato direttamente nella bolletta della luce?

Non più il classico bollettino, ma direttamente con le bollette dalla luce da luglio 2016.

Il presupposto per il pagamento dell’imposta è la detenzione di un apparecchio televisivo, detenzione che si presume dall’attivazione dell’utenza di fornitura di energia elettrica per la casa di residenza, l’abitazione principale.

Il canone TV si paga sulla bolletta poiché si presume che chi ha un’utenza delle luce per la propria casa possegga anche un televisore. Primo punto su cui dissentire! Troppe presupposizioni!

 

Il dubbio e il dissenso si ampliano quando andiamo verso il possesso della seconda casa e la domanda sorge spontanea: Chi possiede una seconda casa paga doppio canone?

Il legislatore e il fisco hanno risposto così in merito alle richieste di esenzione:

sarà esonerato chi ha reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi e ha più di 75 anni.

Niente imposta anche per le seconde case, né per gli studenti e i lavoratori fuori sede che però hanno ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale.

 

E chi non possiede il televisore?

L’esenzione sarà subordinata alla presentazione del modello di autocertificazione. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai sono state pubblicate le indicazioni ufficiali: dal 4 aprile potranno iniziare a inoltrare il modulo e avranno tempo fino al 10 maggio 2016 se lo compilano per via telematica e solo fino al 30 aprile 2016 se lo mandano per raccomandata.

 

Quindi chi può compilare il modello di autocertificazione?

Riassumendo chi non possiede la TV, chi ha nel nucleo familiare un soggetto diverso dall’intestatario della bolletta elettrica che paga già il canone, chi ha reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi, chi ha più di 75 anni, chi è studente o lavoratore fuori sede.

Per inviare l’autocertificazione con raccomandata basta presentare il modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale per raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Per via telematica sarà necessario scaricare il modello di autocertificazione e seguire le istruzioni per la compilazione.

 

Chi desidera approfondimenti e sostegno per la compilazione del modello non esiti a chiamare lo Studio DI PRIMIO.

FELICI di esserci!

 

 

Fonti: Pmi.it; Agenziaentrate.gov.it; Rai.tv