
Chi ha diritto a parcheggiare l’auto in caso di minori parcheggi disponibili nel condominio?
Sui parcheggi comuni tanto si è scritto e tanto si è detto, soprattutto quando le aree destinate al parcheggio sono inferiori al numero dei condòmini e al numero delle auto.
Premesso ciò il problema sembra oggettivamente impossibile da risolvere, tranne che “diminuire il numero di auto” oppure “aumentare le aree destinate ai parcheggi stessi”.
Ma a parte gli scherzi questo problema è stato oggetto di intenso dibattito anche in giurisprudenza, la quale ha affermato che, in mancanza di espressa riserva di proprietà o di riferimento negli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree parcheggio devono essere considerate parti comuni dell’edificio condominiale ex art. 1117 c.c. (Cass. n. 730/2008).
Il punto 2 dell’art. 1117 c.c. ha inserito una serie di novità sulle parti comuni, tra cui l’inserimento della tutela delle “aree destinate a parcheggio“.
Il fatto di aver previsto espressamente dette aree tra i beni comuni ha come conseguenza una tutela diretta della proprietà delle stesse poiché, in quanto comprese nell’elenco dell’art. 1117 c.c., non è necessario che il singolo condòmino ne dimostri la comproprietà, essendo sufficiente al fine della presunzione della natura condominiale che tali beni abbiano l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, cioè che siano collegati con le unità immobiliari di proprietà.
Allora come si risolve l’insufficienza del numero dei parcheggi rispetto alle auto?
Con il meccanismo della “turnazione” e sicuramente non con quello del “super furbarcheggiatore”!
Così recita la norma che stabilisce tale modalità:
In caso di parcheggi condominiali insufficienti a contenere contemporaneamente le autovetture di tutti i condomini, la giurisprudenza ha altresì affermato la legittimità della disciplina turnaria dei posti macchina, la quale lungi dal comportare l’esclusione di un condomino dall’uso del bene comune, “è adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento e secondo le circostanze” (Cass. n. 12873/2005), purché l’uso turnario del parcheggio sia distribuito in modo che tutti i condomini abbiano gli stessi diritti sui posti auto, sebbene cadenzati in diversi momenti (Cass. n. 12486/2012).
Cosa succede se – anche in base alla turnazione, alcuni posti restano vuoti?
Secondo il ragionamento della Corte l’essenza stessa del turno richiede che, nel corso del suo svolgimento, il proprietario a tempo determinato che ne usufruisce abbia l’esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri.
Perché questo?
Secondo i giudici di legittimità non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna.
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Fonti: Condominio: Le aree destinate a parcheggio
(www.StudioCataldi.it)